E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’ 11 giugno 2021, il Regolamento (UE) n. 2021/821 che istituisce un regime di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ovvero beni, software e tecnologie spesso utilizzati in settori quali automotive, impiantistica alimentare, informatica, che possono essere utilizzati sia per applicazioni civili che militari (c.d. dual-use).
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo 9 settembre 2021 – abrogando così dopo ben dodici anni il Regolamento (CE) n. 428/2009.
Che cosa sono i beni dual use?
Il nuovo Regolamento all’art. 2, comma 1 stabilisce che prodotti a duplice uso sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. Tali prodotti sono dettagliatamente elencati nell’Allegato I del Regolamento.
Per tale motivo, il controllo sulle transazioni di questo genere di prodotti rappresenta uno strumento cruciale per gli Stati membri nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo internazionale, la proliferazione degli armamenti e la violazione dei diritti umani.
Tutti gli operatori economici sono chiamati ad adeguarsi al mutato quadro normativo attraverso l’adozione di Programmi Interni di Conformità finalizzati ad accedere alle suddette autorizzazioni.
Principali elementi di novità
- E’ stata modificata la definizione di esportatore e di esportazione(che include, tra l’altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche).
- Sono stati estesi i controlli ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (tecnologie di sorveglianza informatica), ampliando il novero delle persone potenzialmente incise dagli adempimenti della nuova disciplina che si rivolge anche alle persone fisiche come fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che “trasmettono” materiale a duplice uso per via elettronica.
- La fornitura di assistenza tecnica (anche da remoto) sarà sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente, laddove il fornitore sia stato informato da quest’ultima che i beni dual use oggetto di assistenza – elencati nell’Allegato I del Regolamento – sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a specifici usi individuati nell’art. 4 del nuovo Regolamento.
- E’ prevista l’introduzione di autorizzazioni generali di esportazione unionali aggiuntive per ridurre gli oneri amministrativi, garantendo nel contempo un adeguato livello di controllo per alcune destinazioni. In particolare:
- un’autorizzazione per i grandi progetti per adattare le condizioni di licenza alle particolari esigenze eventualmente rappresentate dagli operatori;
- Due nuove autorizzazioni generali dell’Unione (cd. AGEU): una relativa ai trasferimenti di tecnologia infragruppo – definizione in cui rientra anche il concetto di assistenza tecnica e di software (AGEU 007); e una alla crittografia (AGEU 008).
- Una maggiore rilevanza viene data al Programma interno di conformità (PIC), l’insieme di tutte le procedure interne e misure di salvaguardia che un operatore economico adotta per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento, con specifici vantaggi legati alla qualifica di AEO.
Prodotti soggetti a Dual Use
Il nuovo regolamento individua quali sono i prodotti dual use tra quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- Parte II – Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
- Parte III – Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
- Parte IV – Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
- Parte V – Categoria 3 Materiali elettronici
- Parte VI – Categoria 4 Calcolatori
- Parte VII – Categoria 5 Telecomunicazioni e «sicurezza dell’informazione»
- Parte VIII – Categoria 6 Sensori e laser
- Parte IX – Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
- Parte X – Categoria 8 Materiale navale
- Parte XI – Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione
Le competenze in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso in Italia sono in capo all’Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) che, tra le altre cose, presiede il Comitato consultivo interministeriale che fornisce pareri su operazioni di esportazione di beni a duplice uso, rilascia autorizzazioni e vigila sul rispetto da parte delle imprese del nuovo Regolamento UE.
Controllo all’esportazione
Questa complessa normativa, in costante evoluzione, richiede un’attenta analisi da parte delle imprese e una procedura adeguata di controllo. Le imprese, infatti, hanno precise responsabilità in merito al controllo dei prodotti venduti, esportati e riesportati, dei Paesi di destinazione finale dei prodotti nonché delle controparti e dei destinatari coinvolti.
Attività di verifica interne all’azienda risultano fondamentali per evitare di incorrere in rilevanti sanzioni che, nell’ipotesi più grave, può comportare la detenzione (artt. 18, 19 e 20 del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221).
E’ essenziale procedere con una corretta classificazione doganale dei prodotti acquistati e di quelli esportati e con una verifica da parte dell’Ufficio tecnico riguardante la normativa dual use., oltre a verificare la normativa in materia di embarghi verso specifici Paesi (es. Iran, Federazione Russa, ecc.) e/o verso specifiche persone fisiche e/o giuridiche.